Contenuto
La Spezia, 23 dicembre 2024 – In occasione della notte di San Silvestro il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di prodotti pirotecnici dalla ore 21 del 31 dicembre 2024 alle ore 3 dell’1 gennaio 2025, nell’area pubblica di Piazza Europa, piazza Bayreuth, via Veneto nel tratto compreso tra via Costantini e via Santorre di Santarosa, via XXIV Maggio nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e piazza Europa (lato Migliarina),
L’Amministrazione comunale, infatti, ha organizzato in Piazza Europa una manifestazione con intrattenimento musicale durante la quale si prevede una grande affluenza di pubblico.
Al fine di tutelare l’incolumità di persone, del patrimonio pubblico e privato e consentire ai partecipanti di vivere serenamente e in sicurezza la serata, a partire dalle ore 21 del 31 dicembre 2024, fino alle ore 3 dell’1 gennaio 2025 è fatto divieto, nelle aree sopraccitate, di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe compresi i giochi pirotecnici, materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici seppur di libera vendita.
L’utilizzo di petardi, botti e prodotti pirotecnici di vario tipo, nonostante sia una consuetudine nel periodo delle festività natalizie, implica un oggettivo pericolo per l’incolumità delle persone, degli animali e delle cose. La priorità per l’Amministrazione è quella di tutelare il corretto convivere civile prevenendo comportamenti generanti disturbo, prevenire il verificarsi di situazioni particolarmente pericolose per la popolazione e salvaguardare il benessere degli animali, con particolare attenzione a quelli di affezione.
L’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
A cura di
Questa pagina è gestita da
Ultimo aggiornamento: 18-01-2025, 09:23