È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303 (Suppl. Ordinario n. 40) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’interno della quale si segnalano i seguenti contenuti principali di interesse di Comuni

Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità (Art. 1, co. 210-216)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui. A tale fine vengono abrogati i seguenti fondi: «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità»; «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»; «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»; «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia».

In particolare, il nuovo fondo servirà per realizzare:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell’accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.

Si demanda ad uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h). Per le finalità di cui alla lettera a), è previsto invece l’emanazione di un decreto previa intesa in sede di Conferenza unificata. Viene, altresì, incrementato di 85 milioni di euro a decorrere dal 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Fondo disabilità (Art. 1, co. 211)
La norma, approvata in commissione bilancio Senato, incrementa da circa 231 milioni a 552 milioni le risorse del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità per il 2024, prevedendo che possano essere finanziate attività strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia, oltre che in favore degli Special Olympics World Winter Games 2025. Inoltre, inserisce tra le finalità delle attività che possono pervenire le risorse del menzionato fondo progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità realizzata da ETS o con il coinvolgimento degli stessi.

Fondo disagio abitativo (Art. 1, co.282-284)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, istituisce nello stato di previsione del MIT, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 50 milioni di euro per l’anno 2028. La proposta del Governo prevede che, con decreto interministeriale del MIT, di concerto con il MEF e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

  • contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui ancora non è stata nemmeno costituita la “Cabina di Regia”;
  • destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute;
  • realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato.

Il decreto del MIT sopracitato individua altresì per ciascuna delle sopracitate linee di attività:

1) le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificarti da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;

2) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui sopra;

3)i criteri per la selezione dei progetti presentati da realizzarsi prioritariamente nelle città capoluogo di Provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di Regioni

Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (Art. 1, co. 302)
La norma, approvata in commissione bilancio Senato, istituisce un fondo presso il MIT con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori. Con decreto del MIT di concerto con il MEF entro 30 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 1, co. 304)
La norma è finalizzata a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prorogando al 2024 il meccanismo previsto dall’articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in L. 91/2022 – da attuare tramite un decreto del MIT - relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente riferimento al 31.12.2023). È, quindi, prevista l’adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello emanato con riferimento al 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, per definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ed i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni nel succitato periodo gennaio 2023-dicembre 2024. La richiamata proroga al 31 dicembre 2024 è estesa anche agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 –che non hanno avuto accesso al FOI -relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Inoltre, possono accedere al fondo, fino al 31 dicembre 2024, gli accordi quadro di lavori-con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 -già in esecuzione alla data del 17 agosto 2023(entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. La norma, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 700 milioni per l’anno 2024 (prima erano 500 mln) e, per l’anno 2025 vengono stanziati 100 milioni di euro.

Misure in materia di immigrazione (Art. 1, co. 361)
La norma prevede il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 per far fronte a misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono individuati mediante decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali.

Stato emergenza ucraina e permessi di soggiorno (Art. 1, co. 390-396)
La norma, approvata in commissione bilancio Senato, proroga lo stato di emergenza a sostegno della popolazione ucraina fino al 31 dicembre 2024. Autorizza una ulteriore spesa per 40 milioni di euro a favore dei comuni per i servizi sociali offerti alle persone provenienti dall’Ucraina con un permesso di protezione temporanea. Proroga lo stato di emergenza per l’intervento all’estero, conseguente alla crisi ucraina, al 31 dicembre 2024.Rifinanzia di 26 milioni per l’anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali. Prevede altresì la ripartizione e la rimodulazione delle risorse relative alle seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024, tramite ordinanza della protezione civile:

  • Forme di accoglienza diffusa da attuare mediante Comuni ed enti del Terzo settore per i rifugiati ucraini;
  • Sostegno ai rifugiati Ucraini che abbiano trovato autonoma sistemazione;

Viene estesa al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai rifugiati ucraini e stabilisce che questi ultimi possano essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. Infine, la norma riduce di 26 milioni nel 2024 il Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Progettazione enti locali (Art. 1, co. 485)
La norma modifica l’articolo 51 della legge 160/2019 inerente la progettazione degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione “definitiva ed esecutiva” favo rendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (Art. 1, co. 494-501)

Le due norme hanno la finalità di recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l’illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell’applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della “sanzione” rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l’eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l’utilizzo dei fondi, quali l’intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l’art. 120 della Costituzione. Sulla base di queste premesse, il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell’art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC. Successivamente al raggiungimento dell’ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l’obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente). L’operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.

Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (commi 498-501) con l’attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell’interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l’assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell’inutilizzo delle assegnazioni. Fatte salve le variazioni indicate, la disciplina di utilizzo e rendicontazione dei tre segmenti confluiti nel Fondo speciale equità livello servizi dei fondi speciali ricalca quella già in vigore. In particolare, i maggiori importi relativi al potenziamento dei servizi sociali restano assegnati a tutti i Comuni in proporzione del coefficiente di riparto del fabbisogno standard per la funzione sociale rinnovato dal 2011 con l’obiettivo di ottenere una maggior equivalenza tra enti simili collocati nelle aree del Paese più e meno dotate alla luce dell'istruttoria condotta. Inoltre, viene parimenti incorporata una modifica alla lettera d-quinquies), recata dalla legge di bilancio 2022 (co 734), secondo la quale i fondi in questione dovrebbero assicurare anche il raggiungimento “entro il 2026” di una dotazione territoriale di assistenti sociali non inferiore ad un rapporto con la popolazione di 1:6.500. Tale integrazione comporta notevoli problemi di capienza in quanto gli incrementi sono stati determinati senza considerare tale obiettivo, tanto più che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) non ha mai svolto l’istruttoria prevista dalla legge su questo aspetto dei servizi sociali.

Anche per quanto riguarda i fondi aggiuntivi su asili nido e servizi sociali la norma relativa al nuovo fondo speciale riprende integralmente le previsioni delle attuali rispettive quote del Fondo di solidarietà comunale (lettere d-sexies) e d-octies), co. 449, l. 232/2016.

Revisione della spesa (Art. 1, co. 533-535)

Le disposizioni stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell’ultimo rendiconto approvato), “tenendo conto” delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all’articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC. Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell’Interno sulle spettanze del FSC ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l’ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l’ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l’importo con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata.

Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale (Art.1, co. 551-553)

Le norme, approvate in commissione bilancio Senato, prevedono l’istituzione di due Fondi in conto capitale, di piccola dimensione, nello stato di previsione del MEF. Il primo con dotazione pari 4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. L’ulteriore Fondo MEF con una dotazione di 4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale. La ripartizione dei fondi è adottata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, di concerto con il MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (Cup) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.