La legge di bilancio 2025 è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 28 dicembre 2024 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207). All’interno si segnalano i seguenti contenuti principali di interesse di Comuni.

  • Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 1, commi 105-106)

La norma istituisce un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con MIM e MEF vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.

  • Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 1, commi 213-216)

La norma istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027. Il fondo finanzia le iniziative dei Comuni che possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi e con il coinvolgimento del terzo settore, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministero dell'intero e dell'economia e delle finanze da saranno le complessive modalità attuative della norma.

  • Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Art. 1, comma 608-609)

La norma al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, prevede che la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sia incrementata di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero della cultura sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

  • Incremento Fondo TPL (Art. 1, comma 730)

L’incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL (Art. 1, comma 730) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.

  • Incremento Fondo di solidarietà comunale (Art.1, commi 753-754)

Aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln. incrementali annui dal 2025 al 2030, che permetterà di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi.

  • Fondo attività per minori in rieducazione (Art. 1, commi 766-768)

La norma prevede l'istituzione di un fondo per potenziare le attività a favore dei minori coinvolti in percorsi di rieducazione, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare previo parere della Conferenza Stato Città, verranno definite le modalità di utilizzo del fondo.

  • Riduzioni di contributi ai Comuni (Art.1, commi 784-811)

La legge di Bilancio prevede numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei Comuni (Art.1, commi 784-811). La tabella seguente riporta le linee di finanziamento oggetto delle riduzioni per ciascuno degli anni 2025-29 e per il totale 2030-37.

  • Abrogazione riduzione del 25% del turn over (Art.1, commi 822-834)

La norma abroga la disposizione che prevedeva per l'anno 2025 una riduzione del 25% del turn over per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio. L’abrogazione rende dunque possibile assicurare continuità ai servizi erogati dai Comuni e dalle Città Metropolitane, tenuto conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, e il mantenimento del sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020.

  • Fondi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale (Art. 1, comma 898)

La norma istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente con una dotazione di 31.967.000 per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale.
All’assegnazione delle risorse e alla individuazione dei criteri si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.