Contributo a copertura della spesa di progettazione ex articolo 1, commi da 51 a 58, legge 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i. - Annualità 2025
Il Ministero dell’interno ha pubblicato sul sito del DAIT il decreto 14 novembre 2024, di approvazione modello di richiesta del contributo, annualità 2025, per la copertura della spesa di progettazione per i livelli di progettazione, come definiti dall’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La dotazione è pari a 300 milioni di euro.
I contributi sono assegnati nel seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2023-2024, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2022 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 17 aprile 2024, che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57 della legge 160/2019, di aver completato le relative attività di progettazione.
La verifica del completamento delle attività di progettazione è basata sui seguenti parametri:
a) Per la progettazione 2023:
- Affidamento dell’incarico di progettazione nei termini previsti dall’articolo 3 del D.M. del 28 ottobre 2022;
- effettiva conclusione dell’attività di progettazione;
b) Per la progettazione 2024:
- stipula del contratto nei termini previsti dall’art. 3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2024;
- effettiva conclusione dell’attività di progettazione.
In entrambi casi a) e b), per conclusione dell’attività di progettazione si intende l’approvazione del progetto allo stadio in cui è stato finanziato. La data di approvazione è rilevata tramite il campo Data fine effettiva della scheda Iter procedurale di progetto della piattaforma BDAP-MOP;
c) Non aver rinunciato al contributo, con riferimento alle menzionate annualità (2023, 2024).
La richiesta di contributo deve essere riferita ad una “nuova” progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2025 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse. Ai fini dell’erogazione del contributo in esame è sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. Non è consentito far uso dello smart-CIG. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito controllo teso a verificarne la rispondenza per Natura, Tipologia, Settore, Sotto-Settore e Categoria.
Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
L'istanza deve essere presentata, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, attraverso il portale Gestione linee di finanziamento (GLF), integrato nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) a decorrere dal 1° dicembre 2024 ed entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 15 gennaio 2025.
Per la consultazione del decreto si rimanda alla pagina:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-novembre-2024